Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 45

Assegno temporaneo

In vigore dal 15 giu 1976
Per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 è corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennità integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364, quelle effettivamente liquidate dal 1 luglio 1975, nonché i miglioramenti economici spettanti per lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamentari - un assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. L'assegno anzidetto è utile - nella misura mensile lorda di L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonché, per quanto concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio. Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte in due quote di uguale importo, la seconda delle quali è erogata nel mese di gennaio 1977. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri miglioramenti e di indennità integrativa speciale in data anteriore al 30 dicembre 1975, che non siano state già assoggettate a contribuzione per le assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con oneri a carico degli enti.
Storico versioni

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