Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 46
Conservazione dei trattamenti di miglior favore
In vigore dal 15 giu 1976
Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi dei precedenti , comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà nonché l'assegno temporaneo di cui al precedente - l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi titolo spettanti.
Per le materie non disciplinate direttamente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, o dal presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge, dagli organi di vigilanza.
Per posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle già in concreto raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-46