Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 43

Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica di "dirigente e per i passaggi di qualifica dirigenziale

In vigore dal 15 giu 1976
Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di cui allo della stessa legge, la nomina alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei dipendenti che già rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che, in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali qualifiche. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami previsti dalle preesistenti norme regolamentari, già indetti alla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70, è riservata un'aliquota dei posti disponibili nella qualifica di "dirigente" da conferire con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, pari all'80% per il primo anno e comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota è ridotta al 60% e al 40% rispettivamente per il secondo ed il terzo anno. Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi previsti dall' del presente accordo, ai quali potranno partecipare anche i dipendenti di cui al secondo comma. Ai fini del conferimento delle qualifiche di "dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta ferma la scrutinabilità del personale che alla data di approvazione dei regolamenti organici abbia maturato l'anzianità necessaria per la promozione alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.
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