Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 39
Determinazione della classe di stipendio in base all'anzianità complessiva di servizio
In vigore dal 15 giu 1976
La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30 dicembre 1975 è quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo i tempi di progressione di cui all', ove essa risulti superiore alla classe attribuibile ai sensi del precedente . A tal fine viene presa in considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60% quello prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli ordinamenti preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria più elevata.
Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente all'80% e al 40% per il servizio prestato in posizione non di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a quello previsto per la generalità del personale tali percentuali sono ridotte in proporzione al minore orario di lavoro.
Per il personale operaio, il servizio svolto in tale qualità si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60% se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualità di salariato o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.
Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1973 dai dipendenti di cui al secondo comma dell' è computato agli effetti del presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.
L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di quello di cui all'ultimo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-39