Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 44
Personale dei ruoli speciali transitori
In vigore dal 15 giu 1976
Al personale appartenente a ruoli speciali transitori è attribuita con effetto dal 1 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente ai dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica equiparabile.
A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell', al personale cui sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente ordinamento ad esso economicamente equiparati.
La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento compete un trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche dei ruoli ordinari è effettuata: attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche maggiorando tale importo - mediante attribuzione del necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti, nel nuovo ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel precedente ordinamento.
Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le modalità di cui al secondo comma dell'.
Ai fini dell'applicazione dell' il servizio prestato nei ruoli speciali transitori è valutato secondo la corrispondenza con le categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-44