Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 42
Trattamento economico del personale non di ruolo
In vigore dal 15 giu 1976
Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.
La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80%. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del quinto comma dell'.
In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente .
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-42