Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 47

Personale in servizio con rapporti a tempo determinato più volte rinnovati o ad orario ridotto

In vigore dal 15 giu 1976
Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con rapporto d'impiego a termine, prorogato per più di una volta o per un tempo superiore alla durata del rapporto iniziale, è mantenuto in servizio a tempo indeterminato. La posizione dei singoli interessati sarà definita in conformità all' della legge 20 marzo 1975, n. 70. Alla stessa stregua sarà definita la posizione dei dipendenti vincolati con rapporto d'impiego ad orario ridotto, con possibilità di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti interessati. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale sono corrisposte in misura intera, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge. Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarità del rapporto d'impiego, che saranno disciplinati con apposito regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo