Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 35
Attribuzione della qualifica
In vigore dal 15 giu 1976
A decorrere dal 1 ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).
L'attribuzione della qualifica a norma del precedente comma è effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche disposizioni di legge.
Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite successivamente al 1 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro attribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-35