Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 33
Prevenzione contro, i rischi
In vigore dal 15 giu 1976
I dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni.
I dipendenti addetti a particolari servizi e attività professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.
I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente a ciascun dipendente.
I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-33