Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 38
Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione giuridica
In vigore dal 15 giu 1976
Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 è determinata in base alle unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7 L'anzianità maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle suindicate tabelle, alle casse attribuitisi considera a tutti gli effetti come anzianità acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianità è computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella porzione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.
Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data pubblicazione del decreto di cui all' della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio.
Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme regolamentari, l'anzianità minima per l'accesso alla qualifica superiore, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei Precedenti commi è conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianità per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio immediatamente superiore è attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianità medesima. Sono fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal nuovo ordinamento.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti regolamenti.
Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano di assegno personale derivante da passaggi da uno ad altro ruolo o da passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo è attribuibile con effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente .
Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in base all'unita tabella (allegato 6) è attribuita la qualifica di "operatore tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianità maturata nella posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa già alla suddetta data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio supplementari.
Nei confronti del personale operaio la classe di stipendio è attribuita, in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-38