Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 3
Permessi non retribuiti
In vigore dal 15 giu 1976
Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-3