Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 3

Permessi non retribuiti

In vigore dal 15 giu 1976
Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-3

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