Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 67

Personale comandato

In vigore dal 15 giu 1976
I provvedimenti di comando previsti dall' della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica, previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalità acquisita. Al personale comandato, oltre al normale trattamento economico, compete - se ne ricorrono i presupposti - il trattamento di missione di cui alle annesse norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero il trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la durata del comando superi un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-67

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