Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 58

Assemblee

In vigore dal 15 giu 1976
I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione. La rilevazione delle ore di assenza dal servizio per partecipare alle assemblee sarà annotata sui fogli di presenza. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione. Alle assemblee possono partecipare dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali dei lavoratori che non siano dipendenti dell'ente. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali e l'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-58

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