Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 31

Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità

In vigore dal 13 ago 1976
Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità il laboratorio, quando riscontra che i risultati delle analisi degli elementi prelevati dall'autorità sono compresi entro le tolleranze previste dalla legge, comunica per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito favorevole agli interessati e alla autorità che ha eseguito il prelievo la quale provvede immediatamente a dichiarare la libera disponibilità degli altri esemplari eventualmente depositati ai sensi dell'. Il laboratorio provvede inoltre a restituire a spese degli interessati le rimanenti parti non utilizzate del prodotto, a seguito di richiesta avanzata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-31

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