Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo IV
Art. 30
Rapporto di analisi
In vigore dal 13 ago 1976
Eseguite le prove il direttore del laboratorio trasmette alla autorità che ha eseguito il prelievo, il rapporto di analisi e le rimanenti parti del campione non utilizzate.
Nel rapporto di analisi devono essere indicati tra l'altro:
denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi;
autorità che ha eseguito il prelievo;
numero d'ordine e data del verbale di prelevamento;
nome e ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o stabilimento in cui è stato effettuato il prelievo;
numero degli elementi analizzati, con specificazione dei contrassegni applicati;
modalità di prova seguite per il pretrattamento e per la determinazione della composizione fibrosa;
ogni eventuale deviazione dalle modalità di prova prescritte nei decreti ministeriali riguardanti i procedimenti di analisi o gli eventuali metodi di analisi usati non previsti da detti decreti e l'indicazione della precisione dei metodi adottati, semprechè sia conosciuta;
valori delle singole prove riscontrate per ogni fibra per ciascun elemento, loro medie, nonché la media generale di tutti gli elementi analizzati e le relative conclusioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-30