Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 28

Elementi da eliminare nelle analisi

In vigore dal 13 ago 1976
Per la determinazione della percentuale della composizione fibrosa, devono essere preliminarmente eliminati gli elementi indicati dall', comma secondo, lettere a, b, c e d della legge. In particolare: 1) nel caso delle coperte sono da eliminare solo gli "orditi e trame di legamento", cioè quei fili o filati utilizzati per unire due tessuti separati ed indipendenti al fine di ottenere una coperta a doppia faccia; 2) nel caso delle cravatte confezionate sono da eliminare tutti gli elementi che non costituiscono il tessuto esterno; 3) nel caso degli articoli di calzetteria sono da eliminare le zone eventualmente rinforzate e i bordi elastici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-28

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