Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo III

Art. 24

Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce

In vigore dal 13 ago 1976
Il venditore della merce può comunicare entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nome e la ragione sociale del fornitore del prodotto venduto ed ogni utile indicazione ai fini dell'identificazione della partita o del lotto forniti, si applica il precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-24

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