Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 29

Applicazione dei metodi di analisi uniformati - Eccezioni

In vigore dal 13 ago 1976
I laboratori di analisi incaricati delle prove debbono applicare i metodi di analisi quantitative, sia chimiche, sia microscopiche, sia per separazione manuale previste nei decreti ministeriali 31 gennaio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1974, n. 51) e 12 agosto 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1974, n. 239) ovvero da direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nell' della legge. Qualora non esista un metodo di analisi approvato con decreto ministeriale, il laboratorio di analisi può utilizzare qualsiasi metodo valido a sua disposizione dando indicazione, nel rapporto di analisi, delle modalità seguite per la prova, dei risultati ottenuti e della precisione del metodo adottato, semprechè sia conosciuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo