Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo IV
Art. 25
Provette per le analisi
In vigore dal 13 ago 1976
L'analisi, di regola, deve essere effettuata almeno in duplice prova.
Nel caso di filo o di filato in confezioni di peso inferiori a 10 g, l'analisi deve essere effettuata su almeno due provette, ciascuna delle quali rappresentativa dell'insieme del campione prelevato.
Nel caso di tessuti di peso o di dimensioni limitate, l'analisi deve essere effettuata eseguendo una prova in semplice su ognuno dei tre esemplari prelevati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-25