Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo III

Art. 23

Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili

In vigore dal 13 ago 1976
L'acquirente di prodotti tessili che richieda a norma dello della legge una analisi della merce acquistata deve effettuare un deposito cauzionale di L. 20.000 con le modalità di cui al quarto comma del successivo . Le operazioni di sigillatura dei campioni possono essere effettuate, a spese dell'interessato, anche dall'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato che provvede a redigere verbale, il quale deve contenere le indicazioni di cui al precedente , in quanto applicabile. Dei quattro originali del processo verbale uno è consegnato al richiedente; due sono trasmessi, insieme al prodotto da analizzare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede a inviarne uno, insieme al campione, al laboratorio di analisi; il quarto è inviato al venditore della merce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-23

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