Art. 23 · Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo III

Art. 23

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Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili

In vigore dal 13 ago 1976
L'acquirente di prodotti tessili che richieda a norma dello della legge una analisi della merce acquistata deve effettuare un deposito cauzionale di L. 20.000 con le modalità di cui al quarto comma del successivo . Le operazioni di sigillatura dei campioni possono essere effettuate, a spese dell'interessato, anche dall'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato che provvede a redigere verbale, il quale deve contenere le indicazioni di cui al precedente , in quanto applicabile. Dei quattro originali del processo verbale uno è consegnato al richiedente; due sono trasmessi, insieme al prodotto da analizzare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede a inviarne uno, insieme al campione, al laboratorio di analisi; il quarto è inviato al venditore della merce.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-23