Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 34

Istanza di revisione

In vigore dal 13 ago 1976
Il laboratorio incaricato delle analisi, se riscontra tra il risultato finale delle prove e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore ai limiti stabiliti dalla legge, comunica per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo l'esito delle analisi, rimettendo all'autorità predetta le rimanenti parti non utilizzate dei campioni. L'autorità che ha eseguito il prelievo è tenuta a darne comunicazione, con lo stesso mezzo, al fornitore della merce, ove esso sia stato indicato, e a chi eventualmente ne abbia fatto richiesta. Gli interessati al termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione possono impugnare i risultati delle analisi mediante richiesta di revisione da inoltrarsi alla autorità che ha eseguito il prelievo. All'istanza di revisione deve essere allegata la ricevuta del deposito cauzionale di lire ventimila, per ogni campione da controllare, da effettuarsi presso una tesoreria provinciale, a disposizione dell'autorità che ha eseguito il prelievo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-34

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