Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo IV
Art. 35
Laboratorio di revisione
In vigore dal 13 ago 1976
L'autorità che ha eseguito il prelievo provvede all'invio di tutti gli elementi da controllare al direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette per la analisi di revisione.
Alle analisi di revisione si applicano le disposizioni di cui agli , comma secondo; le stesse debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi con l'osservanza degli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale.
Eseguite le prove ed elaborati i risultati col procedimento statistico, se gli elementi sono in numero di tre o superiore, il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette deve trasmettere il rapporto di analisi all'autorità che ha eseguito il prelievo, nel termine di cui al comma precedente.
Il rapporto di analisi deve contenere le indicazioni riportate nel precedente , secondo comma.
Nel caso in cui l'analisi di revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.
Se i risultati delle analisi di revisione confermano quelli di prima istanza, le spese di entrambe le analisi sono a carico del richiedente. Le somme riscosse a titolo di deposito cauzionale debbono essere versate dall'autorità procedente, con imputazione al cap. 3600 dello stato di previsione dell'entrata statale denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; assegnato al capo XVIII del quadro di classificazione delle entrate statali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-35