Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 33

Analisi sugli elementi supplementari

In vigore dal 13 ago 1976
Il direttore del laboratorio qualora riscontri tra il risultato delle analisi e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore a quella indicata per la media della partita o del lotto, ma inferiore o uguale a quelle indicate nella tabella allegato I al presente regolamento, invita gli interessati a rimettergli gli altri esemplari sigillati e custoditi ai sensi del precedente . Eseguite le prove sui campioni supplementari i risultati delle analisi di tutti gli elementi sono elaborati col procedimento per la valutazione statistica descritto all'allegato III al presente regolamento, al fine dell'accertamento della conformità o meno della composizione fibrosa della partita o del lotto a quanto dichiarato, nella etichettatura o nei documenti di accompagnamento. In caso di conformità della composizione fibrosa della partita o del lotto al dichiarato si applica l' del presente regolamento. In caso di non conformità il direttore del laboratorio provvede ai sensi del successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-33

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