Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo II

Art. 20

Messa a disposizione di esemplari - Custodia

In vigore dal 13 ago 1976
Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo ritenga che il campione prelevato possa non essere sufficientemente rappresentativo della partita o del lotto di cui fa parte, può mettere a disposizione dell'amministrazione, a proprie spese, per le eventuali ulteriori analisi di cui all' del presente regolamento, altri esemplari di prodotti tessili sino a concorrenza del numero previsto nella tabella allegato "II" al presente regolamento. Tali ulteriori esemplari devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall', commi terzo e quarto della legge e affidati in custodia al soggetto richiedente. Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo dimostri la rispondenza delle indicazioni riportate sulla etichetta a quelle rilasciategli dal suo fornitore, quest'ultimo dovrà essere invitato dall'autorità procedente ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-20

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