Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo I
Art. 15
Conservazione dei documenti
In vigore dal 13 ago 1976
L'obbligo della conservazione dei documenti per almeno due anni, previsto dall' della legge, decorre per ciascun soggetto dalla data della propria fattura di vendita del prodotto tessile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-15