Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo I

Art. 10

Indicazioni e informazioni diverse da quelle prescritte

In vigore dal 13 ago 1976
Le indicazioni diverse da quelle prescritte dalla legge possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno, solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie. Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni di cui al comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-10

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