Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo II
Art. 19
Modalità del prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi
In vigore dal 13 ago 1976
Qualora non sia possibile prelevare un intero esemplare di prodotto tessile oppure qualora sia sufficiente prelevarne solo una parte che sia rappresentativa dell'intero esemplare, il prelievo è effettuato con le seguenti modalità:
1) nel caso di fibre sciolte non orientate (per esempio balla): si suddivide idealmente il prodotto tessile in 5 strati paralleli di massa circa eguale; da ogni strato si prelevano due bioccoli di fibre di almeno 10 g ciascuno da zone opportunamente distanziate e situate in posizioni diverse nei vari strati. I 10 bioccoli rielevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;
2) nel caso di fibre sciolte orientate (per esempio velo, nastro, stoppino):
a) qualora la confezione si presenti in rotoli si inizia a svolgere il rotolo e si prelevano alla estremità iniziale 3 ritagli, ciascuno di almeno 10 g di peso, opportunamente distanziati su tutta l'altezza; si continua a svolgere e si prelevano, a circa metà rotolo, altri 3 ritagli in posizioni diverse dai primi; si ripete il prelievo di altri 3 ritagli, operando come sopra, alla fine del rotolo. I 9 ritagli così ottenuti si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;
b) qualora la confezione sia in vaso, in bobinone, ecc. (per esempio nastro di carta, di stiratoio, di pettinatrice, ecc.): si preleva, alle due estremità ed al centro, un tratto comprendente tutta la sezione di lunghezza non inferiore a 20 cm e comunque di peso non inferiore a 10 g. I 3 tratti prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;
3) nel caso di fili (filo, filato, cordone, spago, ecc.):
a) se la confezione è di peso inferiore a 10 g sono prelevati tanti esemplari sino a raggiungere possibilmente un peso di almeno 10 g;
b) se la confezione è di peso compreso tra 10 g e meno di 100 g si preleva un solo esemplare;
c) se la confezione è di peso tra 100 g e 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g all'inizio e alla fine;
d) se la confezione è di peso superiore a 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g a una distanza corrispondente ad almeno 400 g;
e) se la confezione è in dubbio si preleva un tratto di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i filati ad eccezione di quelli di cimosa che vengono esclusi;
4) nel caso di corde, gomene, ecc., si prelevano due tratti di almeno 20 cm di lunghezza, e comunque di peso non inferiore a 20 g uno all'inizio ed uno alla fine della confezione;
5) nel caso di tessuti:
a) pezza: si preleva un taglio di almeno un metro in tutta altezza, all'inizio o alla fine della pezza. Nel caso di tessuto fabbricato con varie fibre o con vari fili e filati o fibre che formano disegno si preleva un taglio di lunghezza tale che comprenda un rapporto completo di disegno in senso ordito;
b) nastri e passamaneria: si preleva un taglio in tutta altezza di peso non inferiore a 10 g;
c) se il tessuto è di peso o di dimensioni limitate sono prelevati almeno tre esemplari scelti a caso.
Gli esemplari prelevati non devono presentare difetti visibili e devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall', commi terzo e quarto della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-19