Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo II
Art. 16
Organi della vigilanza
In vigore dal 13 ago 1976
Per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento, l'ispettorato tecnico dell'industria può avvalersi di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli enti predetti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel quale sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico di vigilanza, il regolamento dei rapporti tra il Ministero e l'ente e la forma di controllo, da parte del Ministero, sul modo di assolvimento delle funzioni di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-16