Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo III

Art. 22

Dichiarazione di garanzia di cui all'art. 16 della legge

In vigore dal 13 ago 1976
La dichiarazione di cui all' della legge, può essere richiesta solo all'atto dell'acquisto. Oltre all'attestazione della corrispondenza delle indicazioni dell'etichetta con quelle riportate sulla fattura, deve contenere: nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio in cui è stato acquistato il prodotto; nome dell'acquirente; descrizione del prodotto acquistato (tipo di articolo, colore, taglia o dimensione, contrassegni o etichette) e dei mezzi adottati per garantire la sua assoluta identificazione (come per esempio: apposizione di sigillo, marchi indelebili o firma del venditore, ecc.); sottoscrizione del venditore; data del rilascio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-22

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