Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 27

Invio dei campioni al laboratorio

In vigore dal 13 ago 1976
I campioni devono essere inviati, con il verbale di prelievo, al direttore di uno dei laboratori di analisi indicati all' della legge. Il laboratorio di analisi, constatata l'integrità dei sigilli dell'involucro e la rispondenza del campione con la descrizione risultante dal verbale di prelievo, provvede alla suddivisione del campione globale in tre parti utilizzandone una per le prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-27

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