Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 36

Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura

In vigore dal 13 ago 1976
Quando sia accertata una infrazione punita a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' della legge, deve essere redatto verbale contenente le seguenti indicazioni: numero d'ordine del verbale; generalità e qualifica dei funzionari procedenti; nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stata accertata l'infrazione nonché le generalità del titolare o del suo rappresentante; tipo e quantità dei prodotti tessili offerti in vendita o ceduti; eventuali dichiarazioni della persona cui è contestato il reato; dichiarazione che il verbale è stato letto alla persona alla quale è contestato il reato, che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere; data, luogo e sottoscrizione dei verbalizzanti e quella dell'interessato. Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona cui è contestato il reato, uno è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria e il terzo è conservato dai funzionari procedenti. Copia del verbale deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le violazioni previste a norma del primo comma dello della legge, la contestazione è effettuata con le modalità previste nell' della legge 24 dicembre 1975, n. 705. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato DONAT-CATTIN
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