Art. 36 · Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 36

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Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura

In vigore dal 13 ago 1976
Quando sia accertata una infrazione punita a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' della legge, deve essere redatto verbale contenente le seguenti indicazioni: numero d'ordine del verbale; generalità e qualifica dei funzionari procedenti; nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stata accertata l'infrazione nonché le generalità del titolare o del suo rappresentante; tipo e quantità dei prodotti tessili offerti in vendita o ceduti; eventuali dichiarazioni della persona cui è contestato il reato; dichiarazione che il verbale è stato letto alla persona alla quale è contestato il reato, che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere; data, luogo e sottoscrizione dei verbalizzanti e quella dell'interessato. Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona cui è contestato il reato, uno è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria e il terzo è conservato dai funzionari procedenti. Copia del verbale deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le violazioni previste a norma del primo comma dello della legge, la contestazione è effettuata con le modalità previste nell' della legge 24 dicembre 1975, n. 705. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato DONAT-CATTIN
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-36