Art. 24 · Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo III

Art. 24

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Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce

In vigore dal 13 ago 1976
Il venditore della merce può comunicare entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nome e la ragione sociale del fornitore del prodotto venduto ed ogni utile indicazione ai fini dell'identificazione della partita o del lotto forniti, si applica il precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-24