Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883›Capo IV
Art. 30
30 / 36Rapporto di analisi
In vigore dal 13 ago 1976
Eseguite le prove il direttore del laboratorio trasmette alla autorità che ha eseguito il prelievo, il rapporto di analisi e le rimanenti parti del campione non utilizzate.
Nel rapporto di analisi devono essere indicati tra l'altro:
denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi;
autorità che ha eseguito il prelievo;
numero d'ordine e data del verbale di prelevamento;
nome e ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o stabilimento in cui è stato effettuato il prelievo;
numero degli elementi analizzati, con specificazione dei contrassegni applicati;
modalità di prova seguite per il pretrattamento e per la determinazione della composizione fibrosa;
ogni eventuale deviazione dalle modalità di prova prescritte nei decreti ministeriali riguardanti i procedimenti di analisi o gli eventuali metodi di analisi usati non previsti da detti decreti e l'indicazione della precisione dei metodi adottati, semprechè sia conosciuta;
valori delle singole prove riscontrate per ogni fibra per ciascun elemento, loro medie, nonché la media generale di tutti gli elementi analizzati e le relative conclusioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-30