Art. 30 · Rapporto di analisi
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 30

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Rapporto di analisi

In vigore dal 13 ago 1976
Eseguite le prove il direttore del laboratorio trasmette alla autorità che ha eseguito il prelievo, il rapporto di analisi e le rimanenti parti del campione non utilizzate. Nel rapporto di analisi devono essere indicati tra l'altro: denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi; autorità che ha eseguito il prelievo; numero d'ordine e data del verbale di prelevamento; nome e ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o stabilimento in cui è stato effettuato il prelievo; numero degli elementi analizzati, con specificazione dei contrassegni applicati; modalità di prova seguite per il pretrattamento e per la determinazione della composizione fibrosa; ogni eventuale deviazione dalle modalità di prova prescritte nei decreti ministeriali riguardanti i procedimenti di analisi o gli eventuali metodi di analisi usati non previsti da detti decreti e l'indicazione della precisione dei metodi adottati, semprechè sia conosciuta; valori delle singole prove riscontrate per ogni fibra per ciascun elemento, loro medie, nonché la media generale di tutti gli elementi analizzati e le relative conclusioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-30