Art. 31 · Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità
Regolamento di esecuzione della L. 26 novembre 1973, n. 883Capo IV

Art. 31

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Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità

In vigore dal 13 ago 1976
Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità il laboratorio, quando riscontra che i risultati delle analisi degli elementi prelevati dall'autorità sono compresi entro le tolleranze previste dalla legge, comunica per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito favorevole agli interessati e alla autorità che ha eseguito il prelievo la quale provvede immediatamente a dichiarare la libera disponibilità degli altri esemplari eventualmente depositati ai sensi dell'. Il laboratorio provvede inoltre a restituire a spese degli interessati le rimanenti parti non utilizzate del prodotto, a seguito di richiesta avanzata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-30;515#art-rde-31