Art. 7

Fissazione e limiti

In vigore dal 6 feb 1977
L'indennizzo e gli acconti di cui all' sono stabiliti dalla commissione di cui all' in una misura compresa tra il 70 e l'85 per cento dell'entità del danno subito in relazione al valore venale in comune commercio dei beni. Qualora si tratti di cose o di universalità di cose di cui non risulti possibile determinare l'effettivo valore, l'indennizzo è stabilito in base agli elementi di presunzione. L'indennizzo non può in alcun caso superare il limite che il Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro stabilirà con suo decreto. Tale limite sarà riferito all'indennità base annuale lorda di servizio all'estero, di cui alla tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed agli assegni ad essa corrispondenti spettanti alle altre categorie di personale indicate alle lettere d), e) e f) dell'. Per i capi di uffici consolari di 2ª categoria si applica il limite stabilito per i capi dei corrispondenti uffici consolari di 1ª categoria. Il limite suddetto va rapportato al posto ricoperto. Nel caso di trasferimento esso va rapportato al posto di destinazione e, se l'indennità di servizio all'estero del posto di destinazione sia inferiore a quella del posto di provenienza, il limite stesso viene rapportato a quest'ultimo. Nel caso di richiamo al Ministero il limite medesimo va rapportato al posto di provenienza. Nella prima applicazione del presente decreto il limite di cui al terzo comma è stabilito nella misura del decuplo dell'indennità base annuale lorda di servizio all'estero o degli altri assegni indicati nel comma medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-7

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Fissazione e limiti (Art. 7 Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo