Art. 8
Acconti
In vigore dal 6 feb 1977
La commissione, ove non ritenga di fissare l'indennizzo definitivo, può far luogo alla fissazione di un acconto nei limiti stabiliti nel precedente articolo.
Gli acconti possono essere concessi anche più volte purchè ad intervalli non inferiori ad un anno.
L'acconto estingue il diritto all'indennizzo per la quota del danno determinato dalla commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-8