Art. 5
Concorso di indennizzi
In vigore dal 6 feb 1977
Il titolare o gli aventi causa, nel chiedere l'indennizzo, devono dichiarare che i danni subiti non hanno già trovato integrale o parziale riparazione per beneficio di legge ovvero in sede giudiziale o extra giudiziale, specificando se esista la possibilità di riparazione, in quale misura, e le iniziative assunte al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-5