Art. 5

Concorso di indennizzi

In vigore dal 6 feb 1977
Il titolare o gli aventi causa, nel chiedere l'indennizzo, devono dichiarare che i danni subiti non hanno già trovato integrale o parziale riparazione per beneficio di legge ovvero in sede giudiziale o extra giudiziale, specificando se esista la possibilità di riparazione, in quale misura, e le iniziative assunte al riguardo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-5

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Concorso di indennizzi (Art. 5 Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo