Art. 1
Beneficiari
In vigore dal 6 feb 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri, che prevede la concessione di un indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Beneficiari
L'indennizzo per danni subiti dal personale in connessione con il fatto di prestare servizio all'estero spetta:
a) al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica o di capo di ufficio consolare di 1ª o di 2ª categoria;
c) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) al personale di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;
e) al personale di cui alla lettera a) dell' della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
f) al personale civile e militare per cui sia prevista l'applicazione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-1