Art. 1

Beneficiari

In vigore dal 6 feb 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri, che prevede la concessione di un indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Beneficiari L'indennizzo per danni subiti dal personale in connessione con il fatto di prestare servizio all'estero spetta: a) al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri; b) alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica o di capo di ufficio consolare di 1ª o di 2ª categoria; c) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; d) al personale di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero; e) al personale di cui alla lettera a) dell' della legge 15 dicembre 1971, n. 1222; f) al personale civile e militare per cui sia prevista l'applicazione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-1

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