Art. 11
Indennizzi ai familiari
In vigore dal 6 feb 1977
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento, si applicano al personale in servizio all'estero e, nella stessa misura attribuibile al titolare, ai familiari a carico che subiscano infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza degli eventi di cui al primo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ivi compresi gli eventi di cui allo stesso comma verificatisi durante i viaggi da e per la sede di servizio.
Ai fini del comma precedente, si intendono per familiari a carico quelli indicati all'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-11