Art. 12

Decorrenze

In vigore dal 6 feb 1977
Il presente decreto ha effetto dal 18 febbraio 1967. Qualora i danni si siano verificati successivamente al 18 febbraio 1967 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all' decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1976 LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-12

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