Art. 12
Decorrenze
In vigore dal 6 feb 1977
Il presente decreto ha effetto dal 18 febbraio 1967.
Qualora i danni si siano verificati successivamente al 18 febbraio 1967 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all' decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 7
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-12