Art. 3
Termini
In vigore dal 6 feb 1977
I titolari o gli aventi causa devono denunciare al Ministero degli affari esteri il danno subito, specificando l'evento che lo ha prodotto, entro sessanta giorni dal momento in cui ne abbiano avuta notizia. Essi potranno riservarsi di produrre i documenti e gli altri mezzi di prova entro un ulteriore termine di giorni novanta, salvo eventuali proroghe, in caso di necessità, da parte dell'amministrazione.
In caso di forza maggiore e per la sua durata, i termini di cui al primo comma sono sospesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-3