Art. 6

Istruttoria

In vigore dal 6 feb 1977
A provare la sussistenza e l'entità del danno subito i titolari o gli aventi causa sono abilitati a produrre tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale. Questi ultimi sono liberamente valutati dalla commissione di cui al secondo comma dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'amministrazione può compiere indagini e accertamenti di ufficio o su richiesta della commissione predetta e può chiedere ad organi tecnici della pubblica amministrazione o ad esperti pareri e stime per quanto riguarda la valutazione dei beni. Tale facoltà spetta anche alla commissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-6

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Istruttoria (Art. 6 Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo