Art. 9
Liquidazione
In vigore dal 6 feb 1977
Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuti il diritto all'indennizzo e la regolarità del procedimento, provvede con suo decreto alla liquidazione dell'indennizzo o degli acconti nella misura stabilita dalla commissione tenuto conto, ove del caso, di quanto disposto nell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-9