Art. 4
Sospensione della procedura
In vigore dal 6 feb 1977
Nel caso in cui il danno derivi dalla non disponibilità di beni mobili, fermi restando i termini di cui all'articolo precedente, la domanda di indennizzo non può essere presa in considerazione prima che sia trascorso un anno dall'evento da cui l'indisponibilità deriva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-4