Art. 4

Sospensione della procedura

In vigore dal 6 feb 1977
Nel caso in cui il danno derivi dalla non disponibilità di beni mobili, fermi restando i termini di cui all'articolo precedente, la domanda di indennizzo non può essere presa in considerazione prima che sia trascorso un anno dall'evento da cui l'indisponibilità deriva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-4

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Sospensione della procedura (Art. 4 Norme di esecuzione dell'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, concernente l'indennizzo per danni subiti dal personale in servizio all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo