Art. 10
Cessione all'amministrazione di eventuali diritti
In vigore dal 6 feb 1977
Quando sussista titolo in sede giudiziale o extra giudiziale per la riparazione parziale o totale del danno ma questa sia incerta o remota nel tempo, il Ministro può, sentita la commissione, disporre la liquidazione dell'indennizzo stabilito dalla commissione stessa o di quota di esso, previa cessione da parte dell'interessato all'amministrazione dei suoi diritti nei confronti di terzi in ragione della somma da liquidare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-20;932#art-10