Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 83
In vigore dal 24 apr 1973
Per la validità delle sedute del consiglio direttivo occorre, in ogni caso, l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Si osservano le disposizioni dell', quinto, sesto, settimo ed ultimo comma.
Un riassunto delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, deve, nel termine di dieci giorni, essere inviato al delegato regionale.
La commissione esecutiva in ogni tempo, può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta del consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-83