Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 82

In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente della sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In questo secondo caso la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta. L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sarà dal presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita. Nei casi di assoluta urgenza l'avviso può essere recapitato anche nella stessa giornata della convocazione, purchè sei ore prima dell'inizio della seduta. Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni due mesi. L'avviso di convocazione deve essere inviato in ogni caso, anche ai sindaci effettivi.
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