Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 81
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione, oltre che delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di quelle della commissione esecutiva e del comitato centrale; determina le opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei soci osservando in ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla commissione esecutiva e dal comitato regionale, vigila a che nella circoscrizione della sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci; sorveglia sull'osservanza da parte delle sottosezioni, dei fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-81